LA CONTABILITA’ CONDOMINIALE E BILANCI
Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1405
Per la validità delle delibere dei Bilanci Consuntivi e Preventivi non è necessaria la presentazione all’assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, essendo a tal fine sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini medesimi le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione, né richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell’organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all’approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della documentazione giustificativa.
Devono, pertanto, ritenersi valide le deliberazioni assembleari con le quali si stabilisce
il bilancio preventivo che per il nuovo esercizio sia conforme al preventivo o al consuntivo dell’esercizio precedente, risultando in tal modo determinante per relazione sia la somma complessivamente stanziata sia quella destinata alle singole voci, mentre la ripartizione fra i singoli condomini deriva automaticamente dall’applicazione delle tabelle millesimali